Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica

Testo approvato nell’Assemblea dei Soci del 17.4.2021

Art. 1 Costituzione
1. È costituita in Roma l'Associazione denominata "Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica -S.I.P.P.", iscritta al registro delle persone giuridiche al n. 1119/2015.
2. Il suo orientamento scientifico si riferisce alle linee di sviluppo teorico-clinico della psicoanalisi che hanno fondamento nel pensiero di Sigmund Freud.

Art. 2 Sede
La S.I.P.P. ha sede legale in Roma
Ha rilevanza di carattere nazionale, con rappresentanza in almeno dodici Regioni e Province autonome.

Art. 3 Scopi
1. La S.I.P.P. non ha fini di lucro.
2. Svolge attività culturale, clinica, di ricerca e di formazione.
3. Promuove l'attività scientifica e la ricerca
teorica e clinica nel campo della Psicoterapia Psicoanalitica, anche in collaborazione con Istituti universitari, Istituzioni ed Enti locali, nazionali ed internazionali.
4. Tutela gli interessi professionali dei Soci nell'ambito dell'esercizio della Psicoterapia Psicoanalitica.
5. Organizza e gestisce la Scuola di Specializzazione
S.I.P.P. in Psicoterapia Psicoanalitica.
6. La S.I.P.P. non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
7. È garantita l'autonomia e indipendenza della S.I.P.P. e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
8. L'Associazione prevede la pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web costantemente aggiornato.
9. La SIPP, attraverso la Commissione Scientifica, prevista dal regolamento societario, effettua la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 4 Quadro normative
1. Il quadro normativo della SIPP è costituito da:
a) articoli di statuto, che sono deliberati, modificati o abrogati dall'Assemblea straordinaria, come indicato all'art. 9, commi 8, 9 e 10;
b) articoli di regolamento, che sono deliberati, modificati o abrogati dall'Assemblea ordinaria, come indicato nell'art. 9, comma 7;
c) deliberazioni collegiali, emanate, modificate o abrogate, con maggioranza semplice, da organi collegiali, secondo le competenze loro attribuite e le procedure previste dalle norme di regolamento;
d) provvedimenti disposti da singoli Soci nello svolgimento delle funzioni ad essi delegate e con le procedure previste.
2. Le norme, le deliberazioni e i provvedimenti, che devono risultare tra loro in connessione gerarchica, sono verbalizzati e raccolti in appositi registri vidimati, che devono essere aggiornati a cura del Segretario della SIPP e conservati nella sede Societaria. Tali registri, sono accessibili a tutti i Soci della SIPP.

Art. 5 Soci
1. I Soci sono:
a. Ordinari
b. Associati
c. Onorari.
2. Sono Soci ordinari 1 Soci fondatori elencati nell'Atto Costitutivo e i Soci che, avendo proseguito la propria evoluzione scientifica e la formazione psicoanalitica all'interno della vita Societaria, sono nominati Ordinari con decisione del Comitato Esecutivo sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea.
3. Sono Soci associati solo gli psicoterapeuti che, avendo completato l'iter formativo previsto dalla S.I.P.P. o possedendo una formazione psicoanalitica ritenuta valida dalla S.I.P.P., sono nominati Associati con decisione del Comitato Esecutivo sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea.
4. Sono Soci onorari solo coloro i quali, avendo acquisito particolari meriti scientifici e professionali per la realizzazione dei fini istituzionali della S.I.P.P., sono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Comitato Esecutivo.
5. I Soci devono essere per almeno il 30% professionisti non in quiescenza nell'attività di psicoterapeuti.

Art. 6 Perdita della qualità di Socio
1. Il Socio perde tale qualità per:
a. dimissioni;
b. decadenza dopo due anni di morosità;
c. accertata grave violazione della deontologia professionale
d. incompatibilità con gli scopi della S.I.P.P.
2. Per i casi c) e d) di cui ai comma precedente è necessaria la delibera dell'Assemblea straordinaria su parere scritto motivato dei Probiviri.

Art. 7 Sostenitori
1. Sono Sostenitori della S.I.P.P. coloro che, attraverso contributi economici, ne sostengono l'attività per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 8 Organi dell'Associazione
1. Sono organi della S.I.P.P.:
a. l'Assemblea;
b. il Presidente;
c. il Comitato Esecutivo;
d. il Collegio dei Probiviri.
2. Non è prevista retribuzione per le cariche sociali che sono svolte a titolo gratuito.
3. La dichiarazione e la regolazione degli eventuali conflitti di interesse è prevista e disciplinata da apposito documento predisposto dal Comitato Esecutivo.
4. Le cariche di Presidente, di Membro del Comitato Esecutivo e componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'associazione.

Art. 9 Assemblea
1. L'Assemblea è l'organo deliberante della S.I.P.P..
2. Essa è composta dai Soci ordinari ed Associati in regola col versamento delle quote sociali.
3. Ogni Socio può rappresentare per delega soltanto un altro Socio.
4. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente per discutere e deliberare su questioni societarie di ordinaria amministrazione. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 novembre, per l'approvazione della relazione sociale consuntiva e programmatica e per la approvazione dei bilanci finanziari consuntivo e preventivo.
6. L'Assemblea ordinaria elegge, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Probiviri.
Con scrutinio segreto ratifica la nomina dei Soci associati e, con voto dei soli Ordinari, la nomina dei Soci ordinari. Su proposta del Comitato Esecutivo nomina i Soci onorari, sempre a scrutinio segreto.
Elegge altresì il Direttore della rivista "Psicoterapia Psicoanalitica" e il Segretario Scientifico della SIPP, dopo aver discusso il documento programmatico presentato, almeno sessanta giorni prima, dai Soci ordinari che si sono candidati o che hanno accettato la candidatura a tali funzioni.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti, in proprio o rappresentati, almeno due terzi dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere dell'Assemblea sono approvate a maggioranza semplice dei Soci presenti, in regola con il pagamento della quota societaria, comprese le deleghe.
Delibera la costituzione, la modifica o l'abrogazione di norme di regolamento se: a) nell'OdG di convocazione è esplicitamente indicata la questione da sottoporre al voto e la formulazione che per essa si propone
b) sono presenti, in proprio o per delega, almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
Per la elezione, a scrutinio segreto, del Presidente della SIPP, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti, in proprio o per delega.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:
a. su propria iniziativa;
b. su richiesta della maggioranza del Comitato Esecutivo;
c. su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.
9. Essa si riunisce per discutere e deliberare su:
a. modifiche dello Statuto
b. radiazione di Soci;
c. scioglimento della S.I.P.P;
d. altre questioni che non rientrano nella ordinaria amministrazione della S.I.P.P.
10. Perché l'Assemblea straordinaria possa deliberare è necessaria la presenza, personale o per delega, di due terzi dei Soci e il voto favorevole di due terzi dei presenti. Per le delibere relative al punto
a) di cui al precedente comma hanno diritto di voto i Soci ordinari nonché gli Associati da almeno due anni; per deliberare lo scioglimento della S.I.P.P. è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci.
11. Su argomenti amministrativi richiedenti la delibera dell'Assemblea straordinaria il Comitato Esecutivo può richiedere ai Soci di votare per posta cartacea (raccomandata RR) o elettronica certificata (PEC).
A tal fine, con lettera raccomandata o PEC, invia a tutti gli aventi diritto di voto un documento che illustri adeguatamente le questioni e indichi, motivandole, le decisioni ipotizzate. Dopo venti giorni dall'invio della lettera raccomandata o PEC, se almeno un terzo dei Soci non chiede formalmente al Presidente della S.I.P.P. di convocare l'Assemblea straordinaria, il Comitato Esecutivo invia ai Soci un'altra lettera, raccomandata A.R. o PEC con il materiale necessario per esercitare il voto per corrispondenza.
Su ogni ipotesi di decisione formulata ciascun Socio è chiamato ad esprimere per posta, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, l'assenso o il dissenso.
Vengono adottate le decisioni che ottengono l'approvazione di due terzi degli aventi diritto.
L'assemblea può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio parere nonchè la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 10 Presidente
1. Il Presidente è un Socio ordinario eletto dall'Assemblea: dura in carica due anni ed è rieleggibile consecutivamente soltanto per un secondo biennio.
2. Ha la rappresentanza legale della S.I.P.P., convoca e presiede l'Assemblea, presenta all'Assemblea le relazioni annuali sulla attività della S.I.P.P.;
3. È Direttore della Scuola di Specializzazione della SIPP;
4. Ha facoltà di delegare, in casi eccezionali, le proprie funzioni ad un componente del Comitato Esecutivo.
5. Non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della S.I.P.P..
Le Assemblee, in ogni caso, potranno tenersi anche in via telematica tramite strumenti che permettano massima partecipazione a tutti gli aventi diritto, così come le votazioni che potranno operarsi tramite voto elettronico che garantisca in ogni caso il requisito della segretezza.

Art. 11 Comitato Esecutivo
1. La S.I.P.P. è amministrata da un Comitato Esecutivo composto dal Presidente della S.I.P.P. e da sei Soci che sono eletti dall'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Oltre ad almeno quattro Soci ordinari, possono far parte del Comitato Esecutivo due Soci associati da più di due anni. Durante lo svolgimento del mandato i Membri associati del Comitato Esecutivo non possono presentare domanda per il passaggio all'ordinariato e i Membri ordinari non possono presentare domanda per l'attribuzione delle Funzioni di training.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. Nella prima riunione nomina tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere.
3. Approva la relazione Sociale consuntiva e programmatica e i bilanci finanziari annuali, consuntivo e preventivo, da sottoporre al voto dell'Assemblea.
4. Nomina, secondo i criteri precisati nel Regolamento, i Soci associati e i Soci ordinari. Propone all'Assemblea la ratifica di tali nomine, la nomina dei Soci onorari, nonché la radiazione dei Soci, su parere del Collegio dei Probiviri.
5. Nomina, secondo criteri indicati nelle norme di regolamento e per la durata in cui è in carica, i componenti delle Commissioni e del Comitato di Redazione della Rivista; nomina altresì i Docenti e il Segretario della Scuola di Specializzazione; attribuisce gli altri incarichi che ritiene necessari al funzionamento della Società e della Scuola di Specializzazione. Su tali organismi svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento attraverso delega ai suoi membri.
6. I Membri del Comitato Esecutivo non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della S.I.P.P..

Art. 12 Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, che vengono eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari e sono rieleggibili. Esso dura in carica due anni.
2. Con richiesta formale e motivata, viene interpellato dal Comitato Esecutivo o dalla maggioranza dei Soci per l'applicazione dei punti c) e d) dell'art. 6 dello Statuto, nonché anche da ogni singolo Socio per controversie sorte in seno alla S.I.P.P. e, previa acquisizione della relativa documentazione, formula un parere scritto, che invia all'Assemblea.
3. La funzione di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

Art. 13 Scuola di Specializzazione SIPP
1. La Scuola di Specializzazione della SIPP ha come scopo l'insegnamento dei modelli teorico-clinici della psicoterapia psicoanalitica.
2. Essa si propone di mantenere livelli di eccellenza nella qualità psicoanalitica della formazione.
3. Riconoscendo che l'esperienza psicoanalitica personale è l'elemento fondante dell'identità dello psicoterapeuta psicoanalitico, viene richiesta un'analisi personale in corso.

Art. 14 Risorse finanziarie
1 . Le risorse finanziarie che la S.I.P.P. gestisce per conseguire le finalità statutarie sono costituite dalle quote Associative annuali versate dai Soci, dalle quote annuali di iscrizione versate dagli Allievi della Scuola di Specializzazione, dalle quote versate da psicoterapeuti ammessi a partecipare alle attività scientifiche della S.I.P.P. e dagli eventuali proventi derivanti dalla pubblicazione della rivista ''Psicoterapia Psicoanalitica" . Ogni anno, dopo la relazione finanziaria consuntiva e preventiva presentata dal Comitato Esecutivo, l'Assemblea decide l'entità dei suddetti versamenti.
2. Le risorse finanziarie sono altresì costituite dai proventi delle iniziative scientifiche, nonché dai fondi di riserva e dai fondi speciali derivanti da contributi, convenzioni, sovvenzioni o da elargizioni effettuate da persone o da Enti.
3. Il controllo contabile è effettuato da un Revisore Unico.
4. È prevista la pubblicazione sul sito istituzionale della SIPP dei bilanci preventivo, consuntivo e degli incarichi retribuiti.

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