Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica

approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 23.6.2018

Art. 1 Scopi e finalità
1. La Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica organizza e gestisce l’Istituto di Formazione in psicoterapia psicoanalitica legalmente riconosciuto con D.M. del 31.12.1993.
2. L’Istituto di Formazione ha lo scopo di formare specialisti preparati all’esercizio della psicoterapia psicoanalitica in ambito pubblico e privato.
3. Il suo orientamento scientifico si riferisce alle linee teoriche e cliniche della psicoanalisi che hanno fondamento nel pensiero di Sigmund Freud.
4. L’iter formativo ha la durata di almeno quattro anni. Il diploma di specializzazione rilasciato dall’Istituto di Formazione SIPP abilita alla conduzione di trattamenti di psicoterapia psicoanalitica.
5. L’Istituto di Formazione della SIPP ha sede in Roma. Ha due sedi periferiche, a Milano e a Catania.

Art. 2 Organi dell’Istituto di Formazione
Sono Organi dell’Istituto di Formazione: il Direttore, il Delegato del Comitato Esecutivo, il Comitato Scientifico, la Commissione Formazione, il Collegio Docenti Generale, il Consiglio dei Docenti, il Collegio Docenti di Sede, il Consiglio di Classe.

1. Direttore
Il Direttore dell’Istituto di Formazione è il Presidente della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica.
Il Direttore:
a. è il rappresentante legale dell’Istituto di Formazione, mantiene i contatti con i membri del Comitato Scientifico, sottoscrive la documentazione predisposta annualmente dal Comitato Scientifico per il Ministero competente;
b. assume, in caso di improrogabili necessità, decisioni relative al funzionamento dell’Istituto di Formazione, che dovranno essere sottoposte a ratifica dagli organi competenti durante la prima riunione successiva alla decisione stessa;
c. convoca e presiede la Commissione Formazione;
d. convoca e presiede il Collegio Docenti Generale e il Consiglio dei Docenti;
e. presiede la Commissione per l’esame di diploma di specializzazione e rilascia il relativo attestato. In caso di assenza per cause di forza maggiore è sostituito da un suo delegato.

2. Delegato del Comitato Esecutivo
Il Delegato del Comitato Esecutivo all’Istituto di Formazione:
a. svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra gli organi societari e quelli dell’Istituto di Formazione;
b. informa sulle delibere del Comitato Esecutivo e ne garantisce l’attuazione;
c. coadiuva il Segretario dell’Istituto di Formazione nella preparazione della relazione annuale per il Ministero.

3. Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è nominato dal Comitato Esecutivo ed è composto da tre esperti nelle discipline insegnate nell’Istituto di Formazione; almeno uno dei componenti del Comitato è un Docente universitario e non insegna nell’Istituto di Formazione.
Il Comitato scientifico presenta ogni anno al Ministero competente una relazione illustrativa dell’attività scientifica e didattica svolta nell’anno precedente e quella programmata per l’anno successivo e la propone alla firma del Direttore.

4. Commissione Formazione
La Commissione Formazione garantisce il raccordo tra la SIPP e il suo Istituto di Formazione, elabora l’indirizzo generale dell’Istituto e rende omogenee le attività svolte nelle sedi.
È composta dal Direttore dell’Istituto, dal Delegato del Comitato Esecutivo, dal Segretario dell’Istituto, dai Coordinatori delle sedi, da due Docenti eletti in ciascuna sede, dal Coordinatore del Gruppo Nazionale sulla Supervisione, da un componente della Commissione Scientifica, dal Coordinatore delle selezioni. I docenti non possono essere rieletti nella Commissione per più di due bienni consecutivi.
La Commissione Formazione, che si riunisce almeno una volta all’anno:
a. elabora i criteri di selezione per la valutazione dei candidati;
b. propone al Comitato Esecutivo i selezionatori dei candidati;
c. propone al Comitato Esecutivo il coordinatore delle selezioni, che, insieme al Segretario, raccoglie le domande pervenute, esamina la documentazione, attribuisce i selezionatori ai richiedenti e può, se necessario, riunire i selezionatori per valutare collegialmente i giudizi;
d. propone al Comitato Esecutivo le date degli esami di diploma;
e. coordina, con le Sezioni regionali e la Commissione Scientifica, la promozione dell’Istituto di Formazione.
f. propone le Linee Guida relative alla didattica.

5. Collegio Docenti Generale e Consiglio dei Docenti
5a) Il Collegio Docenti Generale è composto dal Direttore, dal Delegato del Comitato Esecutivo, dal Segretario e dai Docenti attivi nell’anno di corso in tutte le sedi dell’Istituto di Formazione.
Si riunisce almeno una volta all’anno allo scopo di verificare i risultati dell’andamento didattico nei singoli insegnamenti, elaborare nuovi orientamenti didattici, valutare le esperienze dei tirocini, considerare le proposte degli Allievi e altri aspetti connessi alla didattica.
5b) Il Consiglio dei Docenti è composto dal Direttore, dal Delegato all’Idf (con funzione di segretario del Consiglio dei Docenti senza diritto di voto), dai Coordinatori di Sede e da due docenti di ogni sede, esperti psicoterapeuti, già eletti nella Commissione Formazione. Si riunisce almeno una volta l’anno.
Il Consiglio dei Docenti, recepite le indicazioni suggerite dal Collegio dei Docenti Generale e dalla Commissione Formazione, ha competenza nell’individuazione degli insegnamenti impartiti durante il corso, in numero non inferiore a quindici, con riferimento alle aree disciplinari di cui all’articolo 8, comma 3 del Decreto 509/98, e per l’approvazione delle Linee Guida relative alla didattica.
Valuta le richieste di iscrizione a anni successivi al primo, di allievi provenienti da altri Istituti.
Ha competenza, inoltre, su delibere inerenti richieste o direttive del MIUR.

6. Collegio Docenti di Sede
Il Collegio Docenti di Sede è costituito dai Docenti nominati in ciascuna sede nell’anno di corso.
Esso:
a. nomina tra i suoi componenti il responsabile dei tirocini, il quale segue gli Allievi nelle loro attività, cura i rapporti con gli Enti convenzionati e propone nuove convenzioni;
b. nomina i Tutor di classe tra i Docenti;
c. stabilisce le date di esame di fine anno;
d. decide l’ammissione dell’Allievo all’anno successivo, dopo aver verificato la regolarità dei suoi requisiti.

7. Consiglio di classe
I Docenti dello stesso anno di corso costituiscono il Consiglio di Classe, che si riunisce almeno tre volte all’anno.
I Docenti di classe coordinano i programmi dei diversi insegnamenti, esprimono le valutazioni sul gruppo classe e sui singoli allievi, svolgono gli esami di fine anno.

Art. 3 Responsabili di coordinamento

1. Segretario dell’Istituto di Formazione
Il Segretario dell’Istituto di Formazione, socio della SIPP da almeno due anni, è nominato dal Comitato Esecutivo e non fa parte del corpo docente.
Il Segretario:
a. cura la realizzazione di quanto è stabilito dagli Organi dell’Istituto di Formazione;
b. redige il verbale delle riunioni della Commissione Formazione e del Collegio Docenti Generale;
c. è interlocutore operativo degli Allievi e dei Docenti per quanto attiene agli aspetti amministrativo‐organizzativi dell’Istituto;
d. predispone, in collaborazione con i Coordinatori di sede, la documentazione richiesta dal Ministero;
e. verifica periodicamente la regolarità della documentazione di tutti gli Allievi e cura l’archivio dell’Istituto di Formazione;
f. collabora col Coordinatore delle selezioni;
g. predispone la documentazione necessaria allo svolgimento degli esami di diploma e, in collaborazione con i Coordinatori di sede, assegna il correlatore della tesi ai candidati.
h. prepara la documentazione per l’attivazione e il rinnovo delle convenzioni per i tirocini.

2. Coordinatore di sede
È nominato dal Comitato Esecutivo tra i Docenti della sede per non più di due bienni consecutivi. E’ componente della Commissione Formazione e mantiene i rapporti tra la sede e gli organi centrali.
Il coordinatore:
a. convoca e presiede, in rappresentanza del Direttore dell’Istituto di Formazione, il Collegio Docenti della Sede e dispone per la stesura del verbale delle riunioni;
b. è la figura di riferimento degli Allievi, dei Docenti, del Delegato ai tirocini e dei Tutor;
c. cura la gestione dell’Istituto, la tenuta dei documenti, predispone il registro delle presenze dei docenti e degli esami di fine anno;
d. raccoglie, per la propria sede, la documentazione necessaria alla compilazione della relazione annuale per il Ministero;
e. provvede alla stesura dell’orario delle lezioni e decide la data degli eventuali recuperi.

Art. 4 Didattica
Il corso quadriennale prevede una parte teorica e una clinica, in accordo con le disposizioni ministeriali e con gli orientamenti formativi e scientifici della SIPP.

1. Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla frequenza dei corsi il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere laureato in Psicologia o in Medicina e Chirurgia ed essere iscritto all’Albo corrispondente. Il titolo di abilitazione all’esercizio della professione deve essere conseguito comunque entro la prima sessione utile successiva all’inizio dei corsi;
b. avere effettuato o avere in corso un trattamento psicoanalitico individuale con frequenza minima di tre sedute settimanali, con un socio SIPP o con analisti riconosciuti dal Comitato Esecutivo;
c. presentare domanda al Direttore dell’Istituto di Formazione allegando un curriculum vitae, il certificato di laurea, il certificato di iscrizione all’Ordine professionale o la domanda di ammissione alla prima sessione di esami di abilitazione, l’attestato del trattamento psicoanalitico in corso o già effettuato;
d. aver superato con esito positivo i colloqui di selezione.
e. è possibile l’ammissione ad anni successivi al primo e comunque non oltre il primo biennio di allievi provenienti da altri Istituti che dimostrino un’adeguata conoscenza teorico‐clinica della psicoterapia psicoanalitica ed essendo comunque in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) b) c) d). e comunque nel rispetto della delibera del MIUR del 18/11/2016.
In ogni caso l’iscrizione è consentita solamente dopo lʹespresso riconoscimento delle attività pregresse.
In tal caso, il Consiglio dei Docenti della Scuola, considerati gli esami superati, lʹapposito libretto di formazione, nonché lʹeventuale documentazione integrativa fornita dalla Scuola di provenienza, nel rispetto dellʹarticolo 8 del Regolamento n. 509/1998, provvederà ad iscrivere lʹallievo allʹanno di corso corrispondente alla formazione già acquisita.
Nel caso in cui fosse necessaria unʹintegrazione degli esami per lʹiscrizione allʹ anno proposto dal Consiglio dei Docenti della Scuola, tale integrazione deve essere effettuata dallʹallievo allʹinizio dellʹanno del corso di specializzazione.

2. Formazione teorica
La formazione teorica si compone di insegnamenti di base, insegnamenti teorico‐clinici e diagnostici.

3. Formazione clinica
È costituita da:
a. trattamento psicoanalitico individuale della durata non inferiore ai quattro anni;
b. tirocinio per un numero di ore non inferiore a 100 per ogni anno di corso, da svolgersi presso una struttura pubblica o privata accreditata dal SSN convenzionata con la SIPP;
c. tre supervisioni su trattamenti di pazienti adulti, per un totale complessivo di 140 ore, di casi a tre sedute settimanali e/o a setting modificato, sia in ambito privato sia istituzionale. Le supervisioni devono essere condotte da Soci ordinari preferibilmente della SIPP oltre che della EFPP sezione adulti e dell’IPA, dei quali almeno due devono avere le funzioni di training. Almeno un caso deve avere una frequenza superiore ad una seduta settimanale. Le supervisioni devono avere cadenza settimanale o quindicinale;
d. didattica integrativa organizzata dalle Sezioni Regionali in accordo con il Collegio Docenti e la Commissione Formazione;
e. partecipazione a seminari e convegni scientifici.

4. Ammissione agli anni successivi
Per essere ammessi agli anni successivi l’Allievo deve avere:
a. superato le prove annuali previste dal Collegio Docenti;
b. completato le ore di tirocinio;
c. presentato la certificazione del trattamento psicoanalitico individuale, se è ancora in corso;
d. essere in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione.
L’Allievo che non ottemperi interamente a tali disposizioni è sospeso e sarà riammesso a frequentare l’anno successivo, se in regola con quanto richiestogli.
e. superare alla fine del primo biennio una valutazione che verifichi la maturità raggiunta, e sostenere un colloquio svolto con un socio della SIPP.
Alla fine del primo biennio sarà formalizzata una verifica del percorso formativo raggiunto dall’allievo.

5. Diploma
Per conseguire il diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica l’Allievo deve aver completato le ore di supervisione previste, presentare e discutere una tesi su un caso clinico seguito in psicoterapia psicoanalitica.
Per essere ammessi all’esame di diploma occorre un parere favorevole del Collegio docenti il quale terrà conto della maturità raggiunta dal candidato e della continuità manifestata nel portare a termine il percorso formativo.
Gli Allievi che hanno completato i corsi e non hanno ancora conseguito il diploma dovranno fare riferimento periodico al tutor che sarà loro indicato.

Art. 5 Docenti
1. Gli insegnamenti sono svolti da Docenti e Ricercatori di specifica qualificazione, delle università italiane e straniere, e da Professionisti e Studiosi di documentata esperienza nel settore della psicoterapia psicoanalitica.
Il Comitato Esecutivo acquisisce la loro disponibilità all’insegnamento mediante:
a. la domanda indirizzata al Direttore dell’Istituto di Formazione, con l’indicazione della materia o delle materie di insegnamento prescelte e della Sede o delle Sedi in cui si è disposti ad insegnare. La domanda deve essere corredata da un dettagliato curriculum vitae e da un elenco delle pubblicazioni;
b. l’invito ad insegnare proposto dal Comitato Esecutivo stesso.
2. I Docenti s’impegnano ad assumere tutte le funzioni connesse alla formazione degli Allievi, in particolare a coordinare i loro programmi di insegnamento, a partecipare alle attività di valutazione degli Allievi e alle riunioni dei Collegi Docenti.
3. Vi è incompatibilità tra il ruolo di docente e di analista.

Art. 6 Tutor
Il Tutor di classe è nominato dal Collegio Docenti di Sede tra i propri componenti, per non più di due bienni consecutivi.
Il Tutor di classe:
a. informa gli Allievi di ogni questione che riguardi il loro percorso formativo e riceve le loro richieste;
b. orienta e sostiene l’Allievo nella sua formazione scientifica e nelle sue esperienze cliniche, di supervisione e di tirocinio.
Un Tutor, designato dal Collegio Docenti, segue gli Allievi che hanno completato i corsi e sono in attesa di diploma.

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